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Le funzioni istituzionali della Procura della Repubblica

Art. 73, Ordinamento giudiziario
"Il Pubblico Ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge."

La Procura della Repubblica è un organo giudiziario requirente con competenza territoriale istituito presso il Tribunale Ordinario cui sono addetti il Magistrato che svolge le funzioni di Pubblico Ministero (Procuratore della Repubblica) e i suoi sostituti (Sostituti Procuratori).

La Procura della Repubblica svolge una serie di importanti attività sinteticamente descritte nell'art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario, legge che disciplina l'organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni:

         1. Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia

All'interno dell'ordinamento statale il Pubblico Ministero ha il compito di assicurare il rispetto della legalità da parte di chiunque. Tutte le attività che è chiamato a svolgere, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono finalizzate ad assicurare la corretta applicazione delle leggi. ..

         2. Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci

Il Pubblico Ministero può avviare alcuni giudizi civili nell'interesse generale della collettività e, più in generale, può intervenire in ogni causa nella quale si ravvisi un pubblico interesse (art. 70, 3° comma c.p.c.).

         3. Repressione dei reati

Tra tutte quelle richiamate, la funzione che più occupa gli uffici della Procura della Repubblica è senz'altro quella di repressione dei reati. Il Pubblico Ministero riceve le c.d. notizie di reato. A seguito della ricezione di tale notizia il P.M. svolge, personalmente e/o mediante delega alla polizia giudiziaria in servizio presso la Procura oppure dislocata sul territorio, le indagini preliminari. Al termine di esse il P.M. decide se esercitare l'azione penale nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, oppure chiedere l'archiviazione del procedimento.

         4. Esecuzione dei giudicati

Il Pubblico Ministero cura l'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale, una volta divenute definitive, e l'esecuzione dei provvedimenti di natura civile pronunziati nei giudizi da lui intrapresi.